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WHISTLEBLOWING POLICY

Procedura per le segnalazioni di illeciti e irregolarità

SCOPO E FINALITÀ

Il presente documento rappresenta una sintesi della Policy Whistleblowing emessa dalla Società e pertanto si rimanda alla versione integrale per le parti non coperte dal presente documento. L’obiettivo del documento è di fornire al Segnalante chiare indicazioni operative circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché circa le forme di tutela che, in linea con i dettami normativi, vengono offerte al Segnalante, ai facilitatori, alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, ai colleghi di lavoro e agli enti di proprietà, così come definiti dall’art. 3, comma 5 del D.Lgs. 24/2023.

DEFINIZIONI

Segnalante o Whistleblower: qualsiasi soggetto segnalante che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni (comportamenti, atti od omissioni che ledono l’integrità dell’ente) acquisite nell’ambito del proprio contesto lavorativo;

Persona coinvolta: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna (o esterna ovvero nella divulgazione pubblica) come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata (o divulgata pubblicamente);

Segnalazione: Comunicazione, scritta o orale, avente ad oggetto informazioni sulle violazioni rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24. Nel novero delle segnalazioni sono ricomprese tutte le informazioni, inclusi i fondati sospetti, relative alle violazioni di cui sopra o a quelle che potrebbero essere commesse, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare le suddette violazioni.

Molestia (molestia sessuale): comportamento indesiderato avente lo scopo o l’effetto di rendere un ambiente di lavoro offensivo, umiliante o degradante.

CARATTERISTICHE DELLA SEGNALAZIONE

I soggetti coinvolti

La Società, in linea con le best practice di riferimento e con il D.Lgs. 24/2023, individua tra i potenziali segnalanti stakeholder interni ed esterni alla Società.

In particolare, tra i Segnalanti vengono considerati:

  • dipendenti della Società ogni altro lavoratore subordinato, ivi compresi tutte le tipologie di contratto di lavoro regolamentate dal D. Lgs. 81/2015 (lavoro a orario ridotto e flessibile; lavoro a tempo determinato; somministrazione di lavoro; apprendistato; lavoro accessorio) o dall’art. 54-bis Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96 (contratto di prestazioni occasionali);
  • lavoratori autonomi e titolari di rapporti di collaborazione (rapporti di agenzie di rappresentanza commerciale ed altri tipi di collaborazione continuativa e coordinata);
  • fornitori di beni e servizi;
  • liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso la Società;
  • volontari e tirocinanti, retribuiti e non, che prestano la propria attività presso la Società;
  • azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza (anche di mero fatto).

I Segnalanti sono tutelati anche nei casi in cui:

  • il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
  • durante il periodo di prova;
  • successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Le tutele previste per i soggetti segnalanti si estendono anche:

  • ai c.d. “facilitatori”, ossia i soggetti che assistono il Segnalante nel processo di segnalazione, operanti all’interno del medesimo contesto lavorativo, la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
  • ai soggetti terzi che operano nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante e che sono legati allo stesso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
  • ai colleghi di lavoro del Segnalante che hanno con lo stesso un rapporto abituale e corrente;
  • agli enti di proprietà del Segnalante o per cui lo stesso lavora, o gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante.

Oggetto e contenuto della segnalazione

Come disposto dal Decreto Legislativo n. 24/2023, vengono considerate rilevanti le Segnalazioni che ricomprendono tutte le informazioni, inclusi i fondati sospetti, relative alle violazioni rilevanti ai sensi del suddetto Decreto o a quelle che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare le suddette violazioni.

In particolare, in considerazione di quanto previsto dalla normativa, la Segnalazione può riguardare azioni od omissioni, commesse o tentate, che ledono l’integrità della Società e che consistono in:

  • illeciti amministrativi, contabili, civili e penali;
  • condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/01 o violazioni del Modello 231 della Società, compreso il Codice Etico;
  • violazioni della normativa comunitaria o nazionale, in settori specifici, tra cui: (i) appalti pubblici; (ii) servizi finanziari; (iii) ambiente; (iv) salute pubblica; (v) privacy; (vi) sicurezza della rete e dei sistemi informatici; (vii) concorrenza;
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea;
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all’art. 26, paragrafo 2, TFUE;
  • violazioni delle norme comunitarie in materia di concorrenza e aiuti di Stato, nonché violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società.

La Segnalazione non può riguardare, invece, contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate, per le quali occorre fare riferimento alla Direzione Sviluppo Persone & Organizzazione. Inoltre, la Segnalazione non può riguardare segnalazioni di violazioni già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al D.Lgs. 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al D.Lgs. 24/2023, né di violazioni in materia di sicurezza nazionale o di appalti relativi ad aspetti di difesa o sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti siano riconducibili al diritto derivato pertinente dell’Unione Europea.

Vengono, inoltre, considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano ragionevoli e sinceri sospetti relativi ad episodi di molestie e mobbing sul luogo di lavoro o comunque riferibili a qualsiasi forma di abuso fisico, verbale o digitale sul luogo di lavoro.

La segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:

  • una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
  • se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;
  • se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l’attività) che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
  • l’indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
  • l’indicazione di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza di tali fatti;
  • ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, chi gestisce le segnalazioni può chiedere elementi integrativi al segnalante tramite il canale a ciò dedicato o anche di persona, ove il segnalante abbia richiesto un incontro diretto.

In sintesi, le segnalazioni, per essere prese in considerazione, devono essere adeguatamente circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.

I destinatari della segnalazione

La Società AdB ha deciso che le Segnalazioni vengano tutte ricevute e gestite dal Responsabile Internal Audit, indipendentemente dal canale utilizzato e ad eccezione di quelle che riguardano il Responsabile Internal Audit o quelle in cui la funzione Internal Audit ha un potenziale interesse correlato alla segnalazione tale da comprometterne l’imparzialità e l’indipendenza di giudizio. Tale scelta deriva dalle caratteristiche di autonomia, indipendenza e obiettività della funzione di Internal Audit, nonché dal fatto che la stessa risulti specificamente formata per la gestione del canale di segnalazione, oltre ad essere sia membro del Comitato Etico ed Anticorruzione, che figura di supporto continuativo all’Organismo di Vigilanza.

Nel caso in cui la segnalazione riguardi il Responsabile Internal Audit di AdB o la funzione Internal Audit abbia un potenziale interesse correlato alla segnalazione tale da comprometterne l’imparzialità e l’indipendenza di giudizio il segnalante può rivolgersi al seguente indirizzo:

Il Presidente di AdB - riservata personale

Aeroporto G. Marconi di Bologna S.p.A.

Via Triumvirato, 84

40132 Bologna.

La Società FFM ha deciso che le Segnalazioni vengano tutte ricevute e gestite dall’Organismo di Vigilanza, organo costituito in forma monocratica, indipendentemente dal canale utilizzato e ad eccezione di quelle che riguardano il suddetto Organismo o quelle in cui lo stesso ha un potenziale interesse correlato alla segnalazione tale da comprometterne l’imparzialità e l’indipendenza di giudizio. Tale scelta deriva dalle caratteristiche di autonomia, indipendenza, imparzialità e professionalità dell’Organismo di Vigilanza, nonché dal fatto che lo stesso risulti specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione.

Nel caso in cui la segnalazione riguardi l’Organismo di Vigilanza di FFM o quest’ultimo abbia un potenziale interesse correlato alla segnalazione tale da comprometterne l’imparzialità e l’indipendenza di giudizio, il segnalante può inviare una Segnalazione cartacea al seguente indirizzo, specificando di voler beneficiare delle tutele in materia di Whistleblowing (ad esempio indicando sulla busta chiusa che si tratta di una segnalazione whistleblowing)  :

Presidente del CdA - riservata personale

FFM S.p.A.

Via del Triumvirato, 84

40132 Bologna.

I COMPITI DI CHI RICEVE LA SEGNALAZIONE

Il Responsabile Internal Audit di AdB/Organismo di Vigilanza di FFM prende in carico la segnalazione per una prima istruttoria, mantenendo le interlocuzioni con il segnalante per eventuali istanze di integrazioni e rilascia al soggetto segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione.

Il Responsabile Internal Audit di AdB esegue una prima valutazione della segnalazione ricevuta e la inoltra al competente organo di controllo (OdV o Comitato Etico ed Anticorruzione), in base all’oggetto della stessa, o la prende in carico personalmente, qualora la segnalazione non rientri nell’ambito di competenza degli organi sopra indicati o nel caso in cui tali organi possano presentare un potenziale interesse correlato alla segnalazione tale da comprometterne l’imparzialità e l’indipendenza di giudizio (ad esempio qualora la segnalazione coinvolga uno dei membri degli organi indicati).

Il Gestore della Segnalazione (il Responsabile Internal Audit di AdB o l’Organismo di Vigilanza di FFM) e gli altri soggetti autorizzati al trattamento assicurano massima riservatezza oltre che sull’identità del segnalante, anche su qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione dal cui disvelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente l’identità del segnalante. La garanzia di riservatezza si estende anche agli altri soggetti tutelati dal D.Lgs. 24/2023 (il facilitatore, il segnalato, le altre persone menzionate nella segnalazione), anche qualora, per ragioni istruttorie, anche altri soggetti debbano essere messi a conoscenza del contenuto della segnalazione e/o della documentazione ad essa allegata, ad esempio l’oscuramento dei dati personali e/o di specifici contenuti della segnalazione.

Verifica della fondatezza della segnalazione riservata

Il Responsabile Internal Audit di AdB/Organismo di Vigilanza di FFM dà diligentemente seguito alle segnalazioni ricevute, coinvolgendo nelle fasi decisionali l’Organismo di Vigilanza e il Comitato Etico ed Anticorruzione, per la gestione delle Segnalazioni di AdB rientranti negli ambiti delle rispettive competenze.

Il Responsabile Internal Audit/Organismo di Vigilanza esegue una prima valutazione della segnalazione ricevuta per verificarne l’ammissibilità. La segnalazione è considerata inammissibile e viene archiviata in via diretta, con adeguata motivazione, nei seguenti casi:

  • manifesta infondatezza per l’assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
  • accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente tale da non far comprendere il contenuto stesso della segnalazione;
  • produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite;
  • mancanza di dati che costituiscono elementi essenziali della comunicazione;
  • sussistenza di violazioni di lieve entità.

Se la segnalazione risulta incompleta o generica, l’Ente Gestore richiede al Segnalante di integrare, rettificare o completare la segnalazione effettuata o aggiungere ulteriori elementi probatori, anche documentali, con le medesime modalità in cui ha effettuato la Segnalazione, con l’adozione delle necessarie cautele.

L’Ente Gestore verifica la fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione attraverso ogni attività che si ritiene opportuna, compresa l’audizione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti segnalati, nel rispetto dei principi di riservatezza dell’identità del Segnalante, della Persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione. Nell’ambito di tale verifica l’Ente Gestore può avvalersi del contributo dei componenti della Direzione Sviluppo Persone ed Organizzazione, identificati quali soggetti competenti a gestire le Segnalazioni, laddove non sussistano potenziali interessi correlati alla segnalazione che possano compromettere l’imparzialità e l’indipendenza di giudizio.

La Persona coinvolta può essere sentita d’ufficio o su richiesta anche mediante procedimento cartolare, attraverso l’acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

Nel caso si ravvisino elementi di non manifesta infondatezza del fatto, l’Ente Gestore inoltra la segnalazione ad eventuali persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni– anche per l’adozione dei provvedimenti conseguenti – quali:

  • il Direttore Generale di AdB o il Responsabile Coordinamento e Gestione di FFM e/o il Responsabile della funzione in cui si è verificato il fatto per l’acquisizione di elementi istruttori, solo laddove non vi siano ipotesi di reato;
  • eventuali consulenti esterni della Direzione Sviluppo Persone & Organizzazione, per eventuali profili di responsabilità disciplinare;
  • l’Autorità giudiziaria per i profili di rispettiva competenza.

In tali casi, qualora si rientri in una delle casistiche in virtù delle quali è possibile risalire all’identità del Segnalante (ex art. 12 del D. Lgs. 24/2023) e i soggetti non risultino già autorizzati al trattamento in quanto soggetti competenti a dare seguito alle segnalazioni, l’Ente Gestore dovrà provvedere a raccogliere il consenso dell’interessato (Segnalante) alla rivelazione della propria identità, previa idonea informativa, ex art. 12, commi 2 e 5 del D. Lgs. 24/2023, e a inviare comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nei casi di cui all’ art. 12, comma 6 del D. Lgs. 24/2023.

L’Ente Gestore, gli eventuali soggetti terzi competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni e le altre persone diverse coinvolte nella gestione delle segnalazioni sono tenuti a tutelare l’identità delle Persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore del Segnalante.

I dati e i documenti oggetto della segnalazione vengono conservati per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione, con modalità idonee a garantire gli obblighi di riservatezza di cui all’articolo 12 del Decreto e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento Generale sulla protezione dei dati (regolamento UE 2016/679).

L’Ente Gestore fornisce espresso riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Verifica della fondatezza della segnalazione anonima

La fase di verifica della fondatezza della segnalazione da parte dell’Ente Gestore della segnalazione è analoga per entrambe le tipologie di segnalazione (riservata ed anonima), tuttavia si segnala un maggiore approfondimento nella verifica degli elementi che ne escludono la archiviazione diretta. Si rimanda, invece, per la gestione di tutti gli altri aspetti a quanto previsto per le segnalazioni riservate, ove applicabili.

TUTELA DEL SEGNALANTE

La Società, non tollera, alcuna conseguenza pregiudizievole nei confronti del segnalante in ambito disciplinare, vietando l’adozione di «qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto». La predetta tutela, tuttavia, trova un limite nei «nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave».

La tutela non trova, quindi, applicazione nei casi in cui la segnalazione riporti informazioni false rese con dolo o colpa grave, accertate giudizialmente.

In caso di sospette discriminazioni o ritorsioni nei confronti del segnalante, correlabili alla segnalazione, o di abusi dello strumento di segnalazione da parte dello stesso, la Società può provvedere all’applicazione di sanzioni disciplinari.

Il Capo III del D.lgs. n. 24/2023 disciplina le tutele antidiscriminatorie e definisce le misure per proteggere i soggetti segnalanti da eventuali atti ritorsivi, se al momento della segnalazione avevano fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere, rientrassero nell’ambito oggettivo e hanno effettuato la segnalazione secondo la procedura definita dal suddetto Decreto. Non rilevano, ai fini della protezione prevista dal Decreto, i motivi che abbiano spinto il soggetto segnalante.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, ai sensi del sopracitato Decreto, si considerano atti ritorsivi: (i) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti; (ii) la retrocessione di grado o la mancata promozione; (iii) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell’orario di lavoro; (iv) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell’accesso alla stessa); (v) le note di merito negative o le referenze negative; (vi) l’adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; (vii) la coercizione, l’intimidazione, le molestie o l’ostracismo; (viii) la discriminazione o comunque il trattamento favorevole; (ix) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione; (x) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine. Qualora il soggetto segnalante ritenga di aver subito ritorsioni, a norma dell’art. 19 del D.lgs. 24/2023, può comunicare le stesse all’Autorità Nazionale Anticorruzione.

Sono nulli gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione.

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del Segnalante è nullo. Qualora il soggetto segnalante venga licenziato a causa della segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica, lo stesso ha diritto ad essere reintegrato nel posto di lavoro in ragione della disciplina applicabile al lavoratore ex art. 18 L. n. 300/170 o ex art. 2 D.lgs. 23/2015.

In caso di controversie legate all’irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del Segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della Segnalazione, è onere di colui che le ha poste in essere dimostrare che tali misure siano fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

La Segnalazione è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della L. 241/1990, nonché dagli articoli 5 e seguenti del D.Lgs. 33/2013.

RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE

La presente policy lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare nell’ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell’art. 2043 del codice civile.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente policy, quali le Segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o compiute al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura, nonché di segnalazioni infondate effettuate con colpa grave.

Il Segnalante non è punibile qualora riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall’obbligo di segreto o relative alla tutela del diritto d’autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata se, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi di ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione attraverso la segnalazione, e se la divulgazione pubblica o la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile è stata effettuata ai sensi dell’art. 16 del D.lgs. 24/2023.

Qualora ricorrano tali condizioni è esclusa ogni ulteriore responsabilità anche di natura civile o amministrativa.

Salvo che il fatto costituisca reato, il Segnalante non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per le informazioni sulle violazioni o per l’accesso alle stesse.

Non sussiste, invece, alcuna limitazione della responsabilità, sia essa penale, civile o amministrativa, qualora i comportamenti, gli atti o le omissioni non siano collegati alla segnalazione, alla denuncia o alla divulgazione pubblica e non siano strettamente necessari a rivelare la violazione.

IL SISTEMA SANZIONATORIO

Un sistema di whistleblowing efficace deve prevedere delle sanzioni sia nei confronti del Segnalante, in caso di abuso dello strumento di segnalazione, sia nei confronti dei Segnalati in caso di accertamento degli illeciti segnalati, sia, infine, nei confronti dei responsabili per la corretta implementazione e gestione dei sistemi di segnalazione.

È valutata l’opportunità di avviare un procedimento disciplinare: (i) nei confronti del segnalante che abbia agito con dolo o colpa grave, accertati e comprovati; (ii) nei confronti di eventuali autori di comportamenti ritorsivi/discriminatori nei confronti del soggetto segnalante; (iii) nei confronti dei soggetti convolti nel processo di valutazione ed analisi della segnalazione che abbiano violato gli obblighi di riservatezza o non abbiano preso in esame la segnalazione ricevuta o, ancora, non abbiano adottato le procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni conformemente a quanto disposto dagli artt. 4 e 5 del D.lgs. 24/2023; (iv) nei confronti di chi abbia ostacolato la segnalazione o abbia tentato di ostacolarla; (v) nei confronti di chi non abbia istituito i canali di segnalazione; (vi) nei confronti della persona segnalante qualora sia stata accertata, anche con sentenza di primo grado, la sua responsabilità per i reati di diffamazione o calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Per il dettaglio del sistema sanzionatorio si rimanda a quanto disciplinato nella parte Generale del Modello 231.

OBBLIGO DI RISERVATEZZA

La Società garantisce la riservatezza del soggetto segnalante, del Segnalato o della Persona coinvolta, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L’identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui la stessa può evincersi non possono essere rivelate senza l’espresso consenso di quest’ultimo a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l’identità del Segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell’identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

È dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nell’ipotesi di cui sopra, quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni sulle violazioni è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

Tutti i soggetti coinvolti nella presente Procedura sono tenuti a mantenere tale riservatezza o l’anonimato del segnalante, ad eccezione dei casi in cui venga accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione ai sensi del Codice penale; (ii) per lo stesso titolo ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile.