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Cosa è possibile segnalare

Come disposto dal Decreto Legislativo n. 24/2023, vengono considerate rilevanti le Segnalazioni che ricomprendono tutte le informazioni, inclusi i fondati sospetti, relative alle violazioni rilevanti ai sensi del suddetto Decreto o a quelle che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare le suddette violazioni.

In particolare, in considerazione di quanto previsto dalla normativa, la Segnalazione può riguardare azioni od omissioni, commesse o tentate, che ledono l’integrità della Società e che consistono in:

  • illeciti amministrativi, contabili, civili e penali;
  • condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/01 o violazioni del Modello 231 della Società, compreso il Codice Etico;
  • violazioni della normativa comunitaria o nazionale, in settori specifici, tra cui: (i) appalti pubblici; (ii) servizi finanziari; (iii) ambiente; (iv) salute pubblica; (v) privacy; (vi) sicurezza della rete e dei sistemi informatici; (vii) concorrenza;
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea;
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all’art. 26, paragrafo 2, TFUE;
  • violazioni delle norme comunitarie in materia di concorrenza e aiuti di Stato, nonché violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società.

La Segnalazione non può riguardare, invece, contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate, per le quali occorre fare riferimento alla Direzione Sviluppo Persone & Organizzazione. Inoltre, la Segnalazione non può riguardare segnalazioni di violazioni già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al D.Lgs. 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al D.Lgs. 24/2023, né di violazioni in materia di sicurezza nazionale o di appalti relativi ad aspetti di difesa o sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti siano riconducibili al diritto derivato pertinente dell’Unione Europea.

Vengono, inoltre, considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano ragionevoli e sinceri sospetti relativi ad episodi di molestie e mobbing sul luogo di lavoro o comunque riferibili a qualsiasi forma di abuso fisico, verbale o digitale sul luogo di lavoro, avendo la società adottato delle politiche sulla parità di genere e un sistema di gestione dell’inclusione, in conformità con le linee guida UNI/PdR 125:2022.